Regolamento N. 183/2005
IGIENE DEI MANGIMI: il regolamento 183/2005
Il Reg. 183/2005 si applica a tutte le fasi della produzione primaria dei mangimi compresa l'immissione dei mangimi sul mercato, la somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti, le importazione ed esportazioni di mangimi da e verso Paesi terzi. Il Regolamento 183/05, oltre a norme generali in materia di igiene dei mangimi, prevede la registrazione-riconoscimento di tutti gli operatori del settore a partire dalla produzione primaria dei mangimi. Per produzione primaria dei mangimi, s'intendono i prodotti agricoli, ottenuti con la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali (prima della produzione) da cui derivano prodotti che, dopo la raccolta, non vengono sottoposti ad altre operazioni ad eccezione di un semplice trattamento fisico.
In pratica il Regolamento 183 prevede che tutte le aziende agricole che producono cereali ed altri mangimi debbano registrarsi entro il 30 giugno 2006. Nello specifico, tenuto conto dei principi e degli obblighi generali del pacchetto igiene, il recente Regolamento CE 183/2005 del 12 gennaio sull'igiene dei mangimi stabilisce l'obbligo di una registrazione per tutti gli attori della filiera dell'alimentazione zootecnica, ivi compresa:
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la produzione o miscelazione di mangimi anche per uso esclusivo dell'azienda con o senza l'uso di additivi o premiscele di additivi (integratori),
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la produzione di prodotti agricoli quali la coltivazione ed il raccolto (fieno, cereali, ecc),
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il trasporto di alimenti per animali per conto terzi,
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la rivendita di mangimi per animali produttori di alimenti per l'uomo,
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l'allevamento di animali prima della macellazione.
In forza di tali provvedimenti bisognerà procedere al rilascio di nuove autorizzazioni di registrazione e riconoscimento, laddove richiesto, degli impianti inseriti nella filiera di produzione ed impiego degli alimenti per animali. Dal nuovo regime sono invece escluse alcune tipologie di attività quali, ad esempio, quelle rivolte alla produzione e somministrazione domestica privata di mangimi o alimenti per animali che non incidono sul rischio sanitario legato alle produzioni animali.


